Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE – dalla nota del Miur sotto allegata: per “calcolatrice scientifica” si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico senza capacità grafica, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione wireless; per “calcolatrice grafica” si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico che permette di effettuare rappresentazione di grafici, tabelle e diagrammi, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione wireless.
La Direzione Generale conferma l’orientamento già assunto lo scorso anno, di non consentire l’uso delle calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS) nello svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato
(6 Aprile 2018)