Si segnala che nella FAQ n. 14, per mero errore materiale, è stata riportata la parola “tempo indeterminato” anziché “tempo determinato”.
Infatti, l’art. 1, comma 114, della Legge n. 107/2015, prevede, alla lettera b), che sia valutato il servizio prestato a tempo determinato e non a tempo indeterminato.
(25 Marzo 2016)